6 novembre 2009
Lavoro accessorio, opportunità o furbata?
I ragionamenti attorno al lavoro accessorio (quello con i vaucher per intenderci) stanno salendo di intensità. Dopo un primo momento di perplessità il mercato sta valutando con attenzione questa forma contrattuale un po’ borderline.
Facciamo il punto della situazione.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito (art. 70, comma 1 D.lgs. 276/2003 sostit. dall’art. 22, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dall’articolo 7 ter, comma 12, DL 5/2009 conv. con modif. Legge 33/2009, a decorrere dal 12 aprile 2009):
- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- di insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
- di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- impresa familiare (art.230-bis codice civile), limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
In via sperimentale per il 2009, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto previsto dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Le prestazioni di tipo accessorio, anche se svolte a favore di più beneficiari, non dovranno complessivamente dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare con riferimento al medesimo committente (art. 70, comma 2 D.lgs. 276/2003 come modificato dall’art. 16, comma 1, del D.lgs. 251/2004 e dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L.35/2005).
Il ministro Sacconi, rispondendo ad un recente question time parlamentare, ha ipotizzato aperture ai servizi alla persona resi da cooperative sociali. Fin qui lo stato dell’arte. Poniamoci però degli interrogativi.
Prima domanda: è utile questo contratto o serve solo a mascherare il lavoro nero ed a rendere più difficile la vita agli ispettori del lavoro?
Seconda domanda: sono corretti i parametri ed i limiti posti dal legislatore o potrebbe essere utile rivederli?
Terza domanda: il meccanismo dei buoni è pratico o, di fatto, costituisce una complicazione superabile più semplicemente inserendo le stesse agevolazioni fiscali e previdenziali su un ordinario cedolino paga ove si sia fuori dal lavoro domestico?
Chi mi conosce può immaginare le mie risposte ai 3 quesiti (mi sono tenuto stretto rispetto ai famigerati 10 di Repubblica), aspetto però di conoscere le vostre osservazioni prima di tirare giù le mie carte.


Scritto il 6-11-2009 alle ore 23:58
il lavoro accessorio non mi convince. Non è che è un nuovo business tipo i buoni pasto?
Scritto il 7-11-2009 alle ore 18:01
Caro Paolo
premesso che se sono ancora qua la colpa è tua (= sei tu che fai le domande accattivanti), cerco di darti risposte succinte.
1 Mi sembra utile per arrivae a coprire delle zone grigissime, da sembrare “nere”.
1.1 Sulle difficoltà degli ispettori, forse sarebbe utile anche cambiare le mentalità e quindi certe modalità di indagine.
E’ passato pù di un anno … Che gli orfani del libro matricola “elaborino il lutto” !
2. I parametri (limiti) sono un po’ rischiosi.
Bisognerebbe fare tesoro delle prime esperienze per studiare modifiche.
telegaficamente …
1) sì agli appalti
2) limite max annuo per prestatore (oggi non c’è limite, sommando anche 1000 committenti)
3) limite max committente (in % sul costo del personale, con un minimo).
3. Ti rispondo (forse non saremo d’accordo) con un caso personale.
Una mia cliente fa Fiere (generico: specificare di più non è mestier). Lo scorso anno mi chiama per un’esigenza improvvisa da Bari; propongo un tempo determinato (il lavoro è indiscutibilmente subordinato) per pochi giorni; arriva al limite dell’insulto e risolve “in altro modo”.
Quest’anno stessa scena, a Genova. Le spiego in 5-10 minuti il voucher, le piace, va all’Inps e si fa tutto da sola (felicissima). NB è straniera e non parla bene l’italiano (“ma si fa capire bene quando vuole”, così abbiam citato anche Vasco).
Mi sembra più pratico del cedolino (+CO etc etc).
Mi sembra che il mezzo di pagamento dia all’Inps e alla gente una specie di sensazione di controllo più diretto.
in sostanza: perfettibilissimo, ma non male.
ciao !
Scritto il 8-11-2009 alle ore 21:58
Buongiorno
Mi sembra che questi voucher servano solo ad aumentare la confusione !!
Sono in cassa integrazione ordinaria.
Mi è data la possibilità di insegnare 30 ore presso un corso professionale per una cifra intorno ai 500 euro.
La scuola intende pagarmi per prestazione occasionale con ritenta d’acconto perchè non sa come fare con i voucher (mai sentiti).
Questo su indicazioni ricevute dall’inps di Bergamo.
Anche la CISL di Brescia (interpellata personalmente da me) ha detto che non ci sono problemi, che i voucher sono solo una delle opzioni.
Mi servirebbe una indicazione chiara che mi faccia stare tranquillo.
Saluti
Scritto il 9-11-2009 alle ore 11:24
marco è vero i voucher rappresentano solo una delle possibilità per chi è in cassa integrazione per poter svolgere attività lavorativa, ritengo però che sia la più vantaggiosa.
se la scuola riuscisse a capire il meccanismo (che in realtà è semplicissimo) avresti convenienza a ricevere i voucher poichè gli stessi, oltre ad essere perfettamente compatibili con il tuo status e quindi cumulabili con l’indennità di CIG, non ti determinano imponibilità fiscale (in pratica non li dichiari nel 730).
se al contrario la scuola optasse per una collaborazione occasionale autonoma “classica” (vista la quantità di ore e lo stretto coordinamento con il resto dell’attività didattica avrei qualche dubbio però sulla correttezza del modello contrattuale – il problema però riguarda la scuola non te) ricordati di avvisare INPS e datore di lavoro.
Scritto il 9-11-2009 alle ore 11:28
andrea una proposta: un blog a 4 mani!
i tuoi interventi sono sempre significativi e per me è un vero piacere ospitarli in questo spazio.
prima di dare il mio parere (che tu puoi immaginare quale possa essere)vorrei raccogliere altre opinioni, la tua apre una strada dà il via a riflessioni anche sulla scorta degli interventi di marco72 e giorgio (che mi sembra il più critico)
Scritto il 9-11-2009 alle ore 11:30
giorgio mette il dito nella piaga, molti muovono la stessa accusa. come risposto ad andrea vorrei aspettare altri interventi prima di fornire opinioni personali.
Scritto il 10-11-2009 alle ore 14:33
volevo sapere se i ragionamenti fin qui fatti valgono per un pensionato riconosciuto inabile ma che effettua lavoro accessorio.
mi spiego meglio il contratto di lavoro accessorio esclude la pensione di inabilita?
grazie.
Scritto il 10-11-2009 alle ore 17:41
I voucher a me sembrano utili,specialmente in agricoltura: specie il personale transfrontaliero (vivo in FVG) è assicurato ed il compenso si riferisce certamente alla stagionalità (es: vendemmie).
Tutto è migliorabile ma non pensiamo sempre alle furbate.E’ un concetto da meridionali che non hanno voglia di lavorare.
Scritto il 10-11-2009 alle ore 18:10
giuseppe la legge non prevede limitazioni quando parla di pensionati. per maggior chiarezza ti riporto uno stralcio della circolare INPS sul tema, anche qui non vi sono indicate preclusioni di sorta:
INPS – CIRCOLARE 09 LUGLIO 2009, N. 88
3) I pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall’art. 70, comma 1.
Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.
In analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella gestione separata, il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).
Scritto il 10-11-2009 alle ore 18:25
caro omonimo delle bellissime terre friulane concordo con te sull’utilità dell’istituto. questo post sui vaucher si prefigge lo scopo di alimentare il dibattito al fine di consolidere le personali idee ovvero acquisire elementi nuovi per ampliare le nostre ipotesi valutative.
proprio per questo, prima di esprimere la mia personale opinione, sto raccogliendo le indicazioni che in modo molto stimolante stanno emergendo.
una cosa però, al limite di risultare scortese, te la devo dire, non posso accettare le stupide generalizzazioni come la tua battuta sui meridionali. se questo paese riuscisse a lasciarsi dietro le spalle pregiudizi, leggende metropolitane, generalizzazioni, contrapposizioni alla “guelfi e ghibellini” farebbe un gran salto nel futuro. 20 anni fa in queste ore cadeva il muro di berlino, è un peccato che dopo quasi 150 anni ancora alcuni muri mentali italiani restino in piedi!
Scritto il 12-11-2009 alle ore 18:26
i voucher sono stati l’unica strada per portare della regolarità negli eventi sportivi.
molte persone impiegano parte del loro tempo facendo lavoretti come le vecchie maschere dei cinema o i controllori agli ingressi di eventi di intrattenimento o negli incontri sportivi con lavori di 3/4 ore in un’unica serata alla settimana magari per 8/9 mesi anno.
come altro si sarebbe potuto inquadrarli?
la cara vecchia ritenuta d’acconto o prestazione occasionale era il vero caronte del nero.
Il contratto di lavoro occasionale accessorio con i suoi voucher, se fatto bene, può dare una mano importante e riportare all’inps quello che è di inps e dare al lavoratore una benchè minima regoalrità
Scritto il 12-11-2009 alle ore 20:59
concordo con Ferruccio. i vaucher sono una opportunità per uscire dal lavoro nero. vivo in provincia di lecce e studio economia, qualche volta capita di lavorare nel settore turistico (anche come cameriera) e da qualche tempo mi stanno offrendo (le aziende più informate e meglio organizzate) il pagamento con i ticket del lavoro accessorio. trovo questo sistema più dignitoso dei contanti messi in mano frettolosamente e di nascosto (nero) e più semplice della ricevuta d’acconto che ha un contenuto sempre finto (dicono che non posso scrivere più di 30 gg per anno).
un’ultima cosa, ringrazio il dott. Stern (per carità senza voler aprire la questione) per la risposta a paoloest sui meridionali.
Scritto il 13-11-2009 alle ore 12:49
ferruccio concordo su tutta la linea
Scritto il 13-11-2009 alle ore 12:51
cara claudia sei l’esempio vivente delle finalità di questa nuova modalità di lavoro. grazie mille della tua testimonianza anche perchè ci arriva dall’amata provincia di lecce.
Scritto il 13-11-2009 alle ore 13:06
provo a ricapitolare la situazione ed a fornire, visto i numerosi interventi, una mia posizione complessiva.
1)il lavoro nero quando diviene grigio ha tante maschere pertanto il lavoro accesorio non ha colpe genetiche sul punto. ha però vantaggi genetici: semplicità e chiarezza. per gli ispettori non cambia nulla, il “lavoro grigio” è più complesso da smascherare di quello totalmente nero, ma il problema è generale e non limitato alla tipologia contrattuale in esame.
2)i limiti sono limiti e pertanto comportano inevitabilmente criticità. non ritengo utile, non concordando con andrea, porre un limite complessivo di reddito per le prestazioni accesorie in assoluto e non per committente (la fattispecie da lui evocata in realtà già esiste per i percettori di sostegno al reddito). riterrei invece opportuno consentire agli studenti universitari fasce di lavoro più ampie rispetto agli studenti della scuola secondaria. se la finalità dell’istituto è quella di fare concorrenza “leale/legale” al lavoro nero perchè non consentire allo studente universitario di collaborare occasionalmente con un pub il mercoledì sera?
3) il meccanismo dei buoni è intelligente in questi micro rapporti di lavoro, l’estensione del cedolino paga sarebbe ingestibile (non me ne vogliano i colleghi consulenti), quindi ritengo il voucher una semplificazione e non un appesantimento.
olè, ho messo nero su bianco la mia opinione che, piacevolmente, trovo in sintonia con tanti vostri interventi. ma qui siamo in un blog professionale, sappiamo bene che all’esterno le voci dissonanti sono ben più ampie di quelle in questa sede registrate.
Scritto il 14-11-2009 alle ore 16:57
Cari Stern e Claudia,pensavo di essermi spiegato.La mia è solo una nota di rammarico verso quella parte di popolazione che non ha,ancora,la forza di reagire.Fare polemiche è facile,negare la realtà è disonesto. Comunque,viva i VOUCHERS.
Scritto il 16-11-2009 alle ore 10:04
caro paoloest, non credo che questa possa essere la sede più adatta per disquisizioni tra problemi di sviluppo nord / sud, prendo atto della tua precisazione. hai ragione una parte del paese è sotto il maglio di della malavita che più di ogni altro elemento stritola la libera impresa. in queste situazioni però non credo sia utile parlare di elusione ma solo di bieca e feroce criminalità. mantengo quindi la mia idea sulle generalizzazioni che mai aiutano i ragionamenti concreti.
Scritto il 18-11-2009 alle ore 16:41
concordo sul fatto che i voucher danno la possibilità, per il tipo di prestazione prevista,a non fare lavoro nero.
Scritto il 18-11-2009 alle ore 20:22
mi sembra che le voci favorevoli al nuovo strumento siano in maggioranza. Sarà mica il segnale di un approccio culturalmente diverso al concetto di regolarità del lavoro?
Scritto il 4-12-2009 alle ore 18:30
Vorrei mettermi in contatto con Claudia, la ragazza di Lecce perchè trovo la sua testimonianza di giovane pagata con i vaucher lavoro molto interessante. Sono una giornalista
Grazie
Scritto il 22-1-2010 alle ore 14:14
evidenzio a tutti come la finanziaria abbia apportato significative variazioni al lavoro accesorio, le principali sono il:
- nessun limite temporale per il lavoro degli universitari under 25;
- possibilità di lavoro accesorio per chi ha un contratto PT;
… tutto molto interessante.
Scritto il 1-2-2010 alle ore 11:56
Buongiorno a tutti,
viste le modifiche introdotte dalla finanziaria 2010 ed il conseguente ampliamento della platea dei soggetti interessati, chiedo se – e cito il Dott. Stern – per uno “studente universitario” che collabora “occasionalmente con un pub il mercoledì sera” il periodo di collaborazione debba essere preventivamente comunicato all’inail ogni martedì.
In tal caso, risulterebbe comunque complessa la gestione del rapporto a discapito dell’azienda o del consulente.
Ringraziando, porgo i migliori saluti
Scritto il 1-2-2010 alle ore 12:19
no caro gianni. la comunicazione preventiva all’INAIL riguarda esclusivamente la prevista durata complessiva periodo lavorativo, non la singola prestazione. Pertanto se prevedo che la collaborazione durerà 1 mese dal 4/2 al 4/3 prima del 4/2 dovrò comunicare tali dati e fare comunicazione ulteriore esclusivamente se le parti dovessero decidere di collaborare ancora per esempio fino al 10/3.
Scritto il 1-2-2010 alle ore 12:58
Caro Paolo,
Ti ringrazio vivamente per la celere ed esauriente risposta.
I migliori saluti
Scritto il 2-2-2010 alle ore 10:14
avrei un quesito sul lavoro accessorio, e la finanziaria 2010, cioè i percettori di ammortizzatori sociali possono effettuari lavori saltuari ed essere pagati con in voucher nel 2010?
Scritto il 2-2-2010 alle ore 18:53
si daniela. possono essere retribuiti con vaucher. bisogna fare attenzione che in questo caso il limite annuo complessivo è di € 3.000
Scritto il 20-2-2010 alle ore 18:00
è vero che anche chi percepisce l’indennità di disoccuazione può essere assunto con lavoro accessorio? Grazie se qualcuno può- darmi risposta.
Scritto il 21-2-2010 alle ore 16:13
si marco è vero. chinque percepisca un sostegno al reddito, e quindi anche l’indennnità di disoccupazione o mobilità, può svolgere lavoro accessorio. ricordati che in questo caso il limite massimo annuo è di € 3.000 complessivi.
Scritto il 26-3-2010 alle ore 19:32
egr. Dott. Una delucidazione in merito al lavoro occasionale che mi trae in confusione (anche perchè un professionista sta sostenendo che ANCORA si deve applicare la ritenuta del 20% per il lavoro occasionale) Chiedo per cortesia se ora il lavoro occasionale è SOLO di tipo ACCESSORIO e quindi con i vouchers o vige comunque ancora il vecchio regime dei 5000,00 max 30 giorni lavorativi con stesso committente e soggetto alla ritenta del 20% e quindi esente da contributi previdenziali? (non trovo la normativa che mi dice e conferma che l’accessorio e quindi “vouchers” ha soppiantato il regime dell’occasionale con la rit.acc.20% e senza inps).
Ringrazio per l’attenzione.
Scritto il 26-3-2010 alle ore 20:42
luca fermati. facciamo chiarezza perchè mi sembra che ci sia un po’ di confusione. un ordinamento “semplice” come il nostro ha partorito 3 tipologia di lavoro occasionale, diverse tra loro da tutti i profili ma con la medesima connotazione di: lavoro occasionale, appunto.
1) lavoro occasionale accessorio: la disciplina è quella indicata in questo post;
2) lavoro occasionale autonomo: ex art. 2222 cc, in questo caso le prestazioni sono rese in autonomia e fuori da un quadro di coordinamento generale. fiscalmente i redditi sono trattati come lavoro autonomo (RA 20%) e previdenzialmente sono esenti da contributi se il collaboratore si trova, per tale tipologia lvalorativa, al di sotto della soglia di € 5.000;
3) occasionale – mini cococo: art. 61 dlgs 276/03, sono le prestazioni coordinate e continuative minime ossia al di sotto di € 5.000 e di 30 gg. fiscalmente i redditi sono equiparati a lavoro dipendente e previdenzialmente sono soggetti alla gestione separata. questa tipologia lavorativa va annotata sul LUL.
semplice no? o quasi ….
Scritto il 24-6-2010 alle ore 15:26
Ciao a tutti
ho alcuni dubbi su CIGS lavori occasionali accessori e modi di pagamento
Da quanto ho letto in CIGS ( da lavoro full time ) e’ possibile prestare lavori occasionali accessori fino ad un limite di 3000 euro senza bloccare la CGIS
per questi “lavori” non occorre comunicare inizio e fine all’inps ( confermatemelo..non ne sono sicurissimo ) e il pagamento a quanto mi sembra di aver capito puo essere fatto solo con i voucher
La mia domamda e’ , il pagamento puo essere effettuato anche tramite i soliti metodi a fronte del rilascio da parte mia di una ricevuta di prestazione accessoria ?
E nel caso ad esempio il committente sia estero, per lavoretti ad esempio di traduzione online, programmazione o piccole cose del genere come e’ possibile agire per non interrompere la cassa incappare in situazioni che possano revocarla?
grazie
Scritto il 25-6-2010 alle ore 18:19
gentile werew
il sistema del lavoro accessorio esiste solo tramite pagamento con vaucher. non ci sono altre modalità.
qualunque committente che voglia fruirne deve attenersi alle specifiche modalità.
entro i limiti da te ricordati non va fatta nessuna comunicazione all’INPS poichè la comulabilità con indennità CIGS è prevista dalla legge.
spero di esserti stato utile
Scritto il 27-10-2010 alle ore 11:49
Egr. Dott.Stern,
io sono in Regime di Cassa Integrazione Ordinaria e sia nel mese di Luglio ho lavorato in un’altra azienda con un contratto di Collaborazione Autonoma Occasionale (inferiore ai 30gg lavorativi) con la Ritenuta d’Acconto del 20%.
Stessa collaborazione è avvenuta anche nel mese di Settembre (sempre con RA20% e meno di 30gg).
In totale ho percepito una cifra inferiore ai 5000Euro.
Volevo sapere se devo dichiarare qualcosa all’Inps e/o alla mia azienda.
Grazie
Scritto il 27-10-2010 alle ore 14:22
in linea generale ogni attività remunerata va preventivamente comunicata all’INPS.
In particolare anche alla luce delle ultime circolari INPS in materia il beneficiario di trattamenti di integrazione salariale che intraprenda attività di lavoro autonomo è
tenuto a darne preventiva comunicazione all’INPS. La parziale in cumulabilità opera su richiesta
del lavorate che deve dimostrare:
• l’effettivo ammontare dei guadagni,
• la collocazione temporale dell’attività svolta,
al fine di ottenere dall’Istituto il riconoscimento dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale (cumulabilità parziale).
Scritto il 28-10-2010 alle ore 09:26
Buongiorno
volevo sapere se nell’ambito di una società di servizi è plausibile utilizzare il lavoro accessorio se una persona ha un contratto di full time in un’altra azienda.
Scritto il 29-10-2010 alle ore 13:18
simona, sicuramente è possibile. ovviamente l’azienda non deve essere la stessa
Scritto il 11-11-2010 alle ore 14:09
Buongiorno dott. Stern,una domanda circa i termini di pagamento per il lavoro accessorio:
esiste un termine massimo entro il quale il lavoro accessorio deve essere pagato (nel mio caso prestazione di lavoro servizio steward in fiera Milano) oppure il committente ha facoltà di cambiare le “carte in tavola” come meglio crede?
nel mio caso i mesi di lavoro fieristici di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE ci dovevano essere pagati il 10 novembre ma improvvisamente a detta della società committente arriverano “probabilmente” a inizi dicembre!! (quasi 5 mesi dopo la prestazione di lavoro,non siamo un po’ fuori dalle tutele previste dal nostro diritto del lavoro?)
la ringrazio in anticipo della sua risposta
cordiali saluti, Federico
Scritto il 11-11-2010 alle ore 17:39
ciao federico
i termini sono definiti tra le parti contrattualmente. non esiste una disciplina legale in merito.
anche nel lavoro accessorio, pur se non obbligatoria, io consiglio sempre la predisosizione di un contratto che definiosca i contenuti della prestazione ed i termini del pagamento.
nel tuo caso mi sembra che il committente se la stia prendendo comoda!
Scritto il 11-11-2010 alle ore 20:49
la ringrazio della sua gentile risposta,
si il contratto effettivamente c’è ma penso sia solo più uno specchietto per le allodole per evitare grane da parte degli ispettori del lavoro quando fanno i controlli a sorpresa piuttosto che un reale accordo di lavoro serio,visto che il termine previsto al suo interno viene puntualmente eluso di qualche mese!
buona serata, Federico
Scritto il 12-11-2010 alle ore 20:37
federico, un contratto comunque è sempre una garanzia per le parti. prevede obblighi reciproci e quindi consente conseguenti azioni risarcitorie in caso gli stessi obblighi vengano contravvenuti.
non si può dunque connettere il ritardo del pagamento con la tipologia di contratto, legherei la circostanza più alla serietà del committente che è virtù che non si impone per legge!
Scritto il 30-11-2010 alle ore 15:24
sono in cassa integrazione e mi hanno proposto un lavoro come promoter con ritenuta d’acconto per 12 giorni circa 500 euro totali.
devo comunicare all’inps qualcosa? ho telefonato e l’addetto mi ha detto che sotto i 3000 euro non devo fare nulla con l’inps, mi pagheranno con assegno. grazieeee
Scritto il 1-12-2010 alle ore 11:44
alessandra i farei comunque la comunicazione all’INPS. infatti il beneficiario di trattamenti di integrazione salariale che intraprenda attività di lavoro autonomo è tenuto a darne preventiva comunicazione all’INPS. La parziale in cumulabilità opera su richiesta
del lavorate che deve dimostrare:
• l’effettivo ammontare dei guadagni,
• la collocazione temporale dell’attività svolta,
al fine di ottenere dall’Istituto il riconoscimento dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale (cumulabilità parziale).
L’INPS avverte che è prevista la sospensione nell’erogazione delle integrazioni salariali qualora l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o non sia collocabile temporalmente.
usciresti definitivamente al problema se il nuovo DL attivasse lavoro accssorio con vaucher.
Scritto il 8-7-2011 alle ore 16:44
Gent,le Sig.Stern
spero mi dia una mano…
sono un lavoratore in cigs mi è stato proposto un lavoro occasionale una quindicina di gg per 300 euro circa e che mi verrebbe retribuito con rit.d ‘acconto….(e non con i voucher)
le chiedo
se devo dare comunicazione sia all’inps sia al mio datore di lavoro o se non devo fare nulla ?
sa non vorrei perdere il sussidio di cassa
per non essermi comportato nel modo esatto
grazie
Scritto il 11-7-2011 alle ore 18:59
Sig.Stern…o qualcuno che si intende di queste cose
mi può aiutare…?
grazie
Scritto il 12-7-2011 alle ore 10:16
roberto, L’integrazione salariale è compatibile con lo svolgimento di attività autonoma. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista al 5° c. dell’art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato. I redditi derivanti da lavoro autonomo sono cumulabili con l’integrazione salariale fino a concorrenza dell’importo spettante per CIGS.
Qundi fai la comunicazione all’INPS.
Scritto il 13-7-2011 alle ore 11:25
grazie per la risposta Sig.Stern
non mi son chiare due punti però….
1.I redditi derivanti da lavoro autonomo sono cumulabili con l’integrazione salariale fino a concorrenza dell’importo spettante per CIGS…..
cioè se la mia cigs è di 800 euro…ed il mio lavoro occasionale è di 300 euro…questi 300 mi vengono tolti e la mia cigs è di 500+300 oppure vengono sommati agli 800?
2.comunicazione all’inps….
c’è un fac simile di comunicazione all’inps o devo scrivere personalmente due righe
e questa comunicazione…sa mica indicarmi a quale ufficio andrebbe fatta?
la ringrazio nuovamente
Scritto il 15-7-2011 alle ore 21:10
roberto per i dettagli, visto anche le procedure diverse spesso attivate nelle singole sedi dell’INPS, ti invito a rivolgerti alla sede INPS di tua competenza. sono situazioni delicate ed i consigli a distanza possono essere utili solo al fine di un indirizzo generale.
saluti
Scritto il 24-8-2011 alle ore 12:48
Dottor Stern buongiorno,
sono un dipendente a tempo indeterminato posto in CIGS; ultimamente ho ricevuto una proposta di lavoro come agente di vendita da parte di un’azienda (di un settore diverso da quello in cui opero e che non conosco bene) che, in una prima fase (settembre-dicembre 2011), dovrebbe inquadrarmi credo con la formula del contratto a progetto (fisso di 1000€ mensili + provvigioni). Le chiedo in che modo posso “cautelarmi” svolgendo il lavoro per questi mesi con la nuova azienda senza rinunciare al “salvagente” della CIGS (cioè con la possibilità di godere della CIGS nel caso l’esperienza lavorativa che sto per intraprendere non dovesse andare a buon fine). Le chiedo un suggerimento: mi conviene puntare a un eventuale contratto a tempo determinato, dando comunicazione all’Inps del nuovo rapporto di lavoro; in questo caso, mi corregga se sbaglio, ma credo di aver capito che se fosse un contratto a tempo determinato, la CIGS verrebbe “congelata” e io percepirei sicuramante il fisso dalla nuova azienda più eventuali provvigioni) oppure puntare al lavoro occasionale accessorio, chiedendo che mi vengano riconosciute (sotto forma di voucher) non più di 3000€ (da spalmare nel periodo settembre-dicembre sotto forma di fisso) e rinunciare a priori alle eventuali provviggioni.
In quest’ultimo caso dovrei dare comunque comunicazione all’Inps?
Ringraziandola anticipatamente le porgo i miei più cordiali saluti.
Giancarlo
Scritto il 24-8-2011 alle ore 14:21
giancarlo hai inquadrato bene il problema ed il panorama che ti sei fatto è corretto.
nel caso di lavoro accessorio la comunicazione non è obbligatoria.
quanto alla convenienza economica tra le due opzioni … non ho alcun elemento per pronunciarmi (coinsidera anche che con i vaucher avresti anche un vantaggio fiscale) e poi dipende anche dalle decisioni del tuo futuro datore di lavoro.
ti auguro comunque di ripartire a gonfie vele con la nuova attività lavorativa.
Scritto il 24-8-2011 alle ore 15:32
Non posso che ringraziarla per la cortese e puntualissima risposta. Cordiali saluti. Giancarlo
Scritto il 24-8-2011 alle ore 16:27
non c’è di che giancarlo. ancora in bocca al lupo!
Scritto il 20-2-2012 alle ore 15:52
Buongiorno Dott.Stern,
volevo ancora una delucidazione su questa forma di pagamento,
sono in mobilità da più di un anno, durante questo periodo ho effettuato lavori più o meno lunghi come sostituzione nelle scuole, ( l’ultima è stata di 6 mesi). Durante il periodo di lavoro ho “congelato” la mobilità riprendendola a contratto finito. Ora mi è stato proposto un lavoro in agriturismo. Il datore di lavoro mi ha parlato di voucher..mi domando se accettando questo tipo di pagamento posso cmq, visto che si parla di 6 mesi lavorativi, fermare la mobilità come ho sempre fatto oppure no.
Grazie
Scritto il 20-2-2012 alle ore 21:19
catia se il rapporto di lavoro è accessorio (vaucher) la tua mobilità è salva ed il lavoro si cumula con l’indennità che percepisci
Scritto il 24-2-2012 alle ore 00:09
Buongiorno dott. Stern, le espongo il mio problema.
Sono un dipendente a tempo indeterminato e attualmente ho 2 ore di cassa integrazione a settimana, oltre che una probabile turnazione che mi farà stare un mese o due in cassa integrazione a tempo pieno. Mi si è presentata un’opportunità di una collaborazione occasionale (perizie per uno studio tecnico),che mi impiegherebbero, al di fuori degli orari di lavoro da me svolti nella mia azienda, per qualche giorno al mese durante tutto il corso dell’anno. Non sono in possesso di partita iva (sto valutando se aprirla o meno) e in questo studio al momento mi pagherebbero con ritenuta d’acconto.
Le mie domande sono:
1) tale attività è compatibile e cumulabile con la cassa integrazione?
2) c’è il rischio che mi sospendano la cassa e non me la riattivino?
3) ci sono dei massimali per quanto riguarda le prestazioni occasionali quando si è in cassa integrazione (3000 euro, 5000 euro?).
4) il fatto che io svolga tale collaborazione in orari differenti dal mio orario di lavoro (cosa peraltro dimostrabile) è un punto a mio favore?
All’inps danno risposte nebulose, la ringrazio in ogni caso per l’attenzione.
cordiali saluti
Scritto il 24-2-2012 alle ore 15:08
ti consiglierei di evitare la collaborazione con ritenuta d’acconto e di optare per il lavoro accessorio con vaucher. entro i 3000 € non hai alcun obbligo di comunicazione, nessuna riduzione, nessun cumulo nemmeno fiscale
Scritto il 25-2-2012 alle ore 10:47
La ringrazio, devo vedere però se il mio datore di lavoro è disposto ad utilizzarli perchè da quanto mi sembra di capire dovrebbe anticipare 3000 euro acquistando i buoni per poi girarmeli di volta in volta che svolgo una prestazone.
Cmq grazie.
Scritto il 25-2-2012 alle ore 15:57
assolutamente no, può comprarli di volta in volta x le necessità concordate. il tutto è molto semplice
Scritto il 27-2-2012 alle ore 23:45
Gentile Dott.Stern…sono sempre io…quello del post precedente riguardo la compatibilità/cumulabilità della cigs con la collaborazione occasionale.
Avrei altre domande, mi scusi se la stresso ma Lei è l’unico che finora mi ha risposto.
1)Se dovessi superare i 3000 euro con i voucher che cosa succederebbe?
2)Se dichiarassi la collaborazione occasionale, la cassa mi verrebbe sospesa solo per le giornate nelle quali effettivamente svolgo tali collaborazioni? Es. mi rimettono in cassa integrazione a tempo pieno ad aprile e maggio, ad aprile non effettuo nessuna collaborazione mentre a maggio si, ad aprile prenderei la cassa in questa ipotesi?
3)Aprendo la partita iva potrei risolvere il problema? In tal caso se in un mese non fatturo o fatturo un importo inferiore al contributo di cigs, la cigs mi spetta?
Il mio problema è che si, voglio dichiare, si, voglio essere in regola,però attualmente ho 2 ore di cassa integrazione a settimana, per le quali se perdo il contributo non me ne importa nulla, ma se in futuro la mia azienda mi dovesse rimettere (cosa probabile) per uno o due mesi interi (o più tempo) in cassa integrazione,dato che con le collaborazioni occasionali ad occhio e croce guadagnerei una media di 5-600 euro al mese lordi(dipende dal mese, dipende da tante cose), io…se mi tolgono la cigs…di che campo?
Grazie per la disponibilità
Scritto il 1-3-2012 alle ore 12:18
Buongiorno Dott Stern.
Sono un collega di Roma e volevo chiederle un chiarimento. E’ tempo di CUD. Stando alle istruzioni è possibile inviare via e-mail i cud ai dipendenti purchè il datore di lavoro sia certo del fatto che gli stessi possano materializzarlo. La mia domanda è questa. Che tipologia di firma deve essere apposta sul modello da parte del datore di lavoro? So che ne esistono svariate: “qualificata digitale, a mezzo stampa”.
Grazie in anticipo
Buon lavoro
Scritto il 1-3-2012 alle ore 23:53
daniele se superi la soglia del lavoro accessorio perdi le caratteristiche di tale tipologia e quindi tutte le relative esenzioni.
in caso di collaborazione occasionale comunica comunque all’inps (eventualmente l’istituto procede a momentanea sospensione);
con PIVA la situazione ritengo si complichi perchè di fatto hai una nuova attività strutturata …
valuta bene la situazione presso la tua sede inps di competenza
Scritto il 1-3-2012 alle ore 23:54
caro collega stefano, ritengo la firma più semplice sia a mezzo stampa
Scritto il 2-3-2012 alle ore 10:59
Dottor Stern
grazie per la risposta ma mi può dire se da un punto di vista legislativo vi è l’obbligo di scegliere un tipo di firma invece di un’altra?
grazie ancora
Scritto il 8-3-2012 alle ore 21:03
caro stefano non ho seguito le ultime circolari in tema di cud … ma direi di no